mercoledì 12 gennaio 2011

Raccogliere dati attraverso un form per utilizzarli a scopo promozionale è una pratica molto diffusa. Meno diffusa è invece la consapevolezza di come la legge privacy disciplini questa delicata materia.

Come era prevedibile, la tanto sottovalutata legge privacy sta cominciando a creare qualche problema soprattutto a chi, attraverso un sito web, raccoglie dati sugli utenti per poi utilizzarli a fini promozionali. Nel luglio 2010, infatti, il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione del Centro per i diritti del cittadino, è intervenuto dichiarando illecito il trattamento di dati personali effettuato da un noto sito internet attivo nel settore immobiliare, colpevole di aver incautamente utilizzato i dati dei navigatori raccolti tramite un form per attività di profilazione e invio di comunicazioni promozionali senza disporre di un loro consenso specifico e documentato per iscritto.
Così, per una banalità, per quella che a molti potrebbe apparire come una semplice svista, la società titolare del portale web è stata costretta ad interrompere le operazioni e a porre rimedio alle lacune delle sue pagine internet. Ma questa è soltanto la punta dell’iceberg. Sì perché, costi di aggiornamento e ristrutturazione del sito a parte, l’azienda si ritrova ora con un archivio clienti non più utilizzabile per scopi promozionali, almeno finché non avrà nuovamente raccolto da ogni singolo iscritto espresso consenso ad utilizzare i suoi dati per tali finalità. Un problema non da poco, soprattutto se si pensa che, per evitarlo, sarebbe bastato interpellare un esperto capace di segnalare la violazione e predisporre un’Informativa fatta come si deve.
Ma, come si sa, in Italia siamo un po’ tutti allenatori, presidenti, avvocati e, perché no, a quanto pare, anche consulenti privacy.


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